Maria Ripa di Meana, 76 anni, scomparsa venerdì scorso nella sua casa a Roma, lottava contro il cancro dal 2002. Ha trascorso il suo ultimo Natale in famiglia come aveva sempre desiderato (confessando «Sarà il mio ultimo Natale») con la figlia Lucrezia, le nipoti e il marito Carlo Ripa di Meana.
LO SCRITTO
Ha affidato a Maria Antonietta Farina Coscioni le sue ultime volontà: ha scelto la sedazione palliativa profonda continuata. Come rivela un video testamento registrato qualche giorno prima della morte nella sua casa.
«Dopo Natale le mie condizioni di salute sono precipitate. Il respiro, la parola, il mangiare, alzarmi: tutto, ormai, mi è difficile, mi procura dolore insopportabile: il tumore ormai si è impossessato del mio corpo. Ma non della mia mente, della mia coscienza. Ho chiamato Maria Antonietta Farina Coscioni, persona di cui mi fido e stimo per la sua storia personale, per comunicarle che il momento della fine è davvero giunto. Le ho chiesto di parlarle, lei è venuta. Le ho manifestato l'idea del suicidio assistito in Svizzera. Lei mi ha detto che potevo percorrere la via italiana delle cure palliative con la sedazione profonda. Io che ho viaggiato con la mente e con il corpo per tutta la mia vita, non sapevo, non conoscevo questa via. Voglio lanciare questo messaggio per dire che anche a casa propria, o in ospedale, con un tumore, una persona deve sapere che può scegliere di tornare alla terra senza ulteriori e inutili sofferenze. Fallo sapere. Fatelo sapere».
Quando viene deciso il trattamento?
La sedazione profonda è un trattamento farmacologico, che può essere scelto, solo dopo consenso informato e un’attenta valutazione medica del singolo caso. È a totale appannaggio dalle équipe,medici e infermieri, di cure palliative: una delle possibilità di assistenza al paziente quando ormai, la malattia ha un decorso irreversibile e la sofferenza per la persona sono diventate insopportabili. Quindi, nelle condizioni di imminenza dellamorte con prognosi di ore o pochi giorni. Al paziente vengono somministrati dei farmaci in grado di sedarlo completamente, fino ad annullare la consapevolezza. In questomodo, pur mantenendo il livello dei liquidi nel corpo attraverso flebo, viene interrotta la percezione della sofferenza.
Ma la legge italiana la consente?
In Italia non c’è una norma sulla sedazione profonda, ma esiste una legge sulle cure palliative, (la 38 del 2010), votata all’unanimità in parlamento. Sancisce che queste cure, entrate nei livelli essenziali di assistenza, sono un diritto del paziente. Tutte le procedure terapeutiche che rientrano in questa categoria, compresa la sedazione profonda, sono lecite dal punto di vista legale, giuridico e deontologico. È una procedura che si utilizza nella fase avanzata e terminale di unamalattia. Numerosi documenti delle società scientifiche delle Cure del dolore e palliative sottolineano che la sedazione profonda è un trattamento che non ha nulla da condividere con l’eutanasia omorte assistita.
Che differenza c’è con l’eutanasia?
L'eutanasia attiva, vietatanelnostro Paese,consistenel porre fine alla vita diuna persona,consenziente, cheha precedentementedichiarato le sue volontà. Il paziente deve essere nelle condizionidinon poter guarire.Nei Paesi dove è legale ilmedico è tenuto a far desistere la personache loha richiesto. È semprepossibile cambiare idea. Se, invece, si vuolproseguire ilmedico incontrerànuovamente il paziente e ripeterà la richiesta sedavvero si vuole procedere.L’attodi accompagnamento alla “dolcemorte”consistenella preparazione e lasomministrazione di una dose letale. E’ indispensabile essere in grado di intendere e volere in quel momento.
Che cosa è il suicidio assistito?
Il suicidio assistito è l’atto compiuto dal paziente con l’aiuto di altre persone. In Europa il suicidio assistito è legale in molti Paesi, in Italia no. Solo la Confederazione elvetica offre il servizio anche ai cittadini stranieri. Requisito indispensabile per ottenere l’ok è l’irreversibilità dellamalattia, che deve essere clinicamente accertata e senza possibilità di guarigione. In queste strutture non viene praticata la cosiddetta “eutanasia attiva”, ma il suicidio assistito. Deve essere, infatti, l’ammalato a compiere l’ultimo gesto per assumere i farmaci che lo uccideranno, anche a costo di premere un pulsante con la bocca. Se le condizioni del paziente non lo consentono, imedici elvetici non possono fare nulla per lui.
Cosa prevede il testamento biologico?
A dicembre è stato dato il via libera al biotestamento nel nostro Paese. Questo, in sostanza, prevede che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprime le proprie convinzioni e preferenze inmateria di cure. Oltre il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari sono comprese sia la nutrizione che l’idratazione artificiali. Le disposizioni che vengono date al medico sono sempre revocabili.
Le disposizioni devono essere sempre scritte?
Le dichiarazioni anticipate di trattamento contenute nel testamento biologico devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio, da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del servizio sanitario. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione. In caso di emergenza o di urgenza la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni. Per quanto riguarda i minori il consenso deve essere espresso dai genitori, dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenendo, comunque, conto della volontà del minore.