(Direttiva CEE 76/768)
Sebbene non sia più una novità in assoluto, il linguaggio utilizzato per denominare gli ingredienti dei Prodotti Cosmetici, rimane poco conosciuto e misterioso per i consumatori.
È importante invece comprenderlo perché può essere utile per meglio utilizzare lo stesso Prodotto Cosmetico e per facilitare le indagini diagnostiche in caso di comparsa di reazioni avverse.
Il linguaggio INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) tutela il consumatore a livello Internazionale, permettendo di leggere la composizione di un Prodotto Cosmetico sempre nella stessa lingua, che viene definita con un lessico unico per tutti i Paesi dell'Unione Europea (UE).
Le Normative Europee, recepite obbligatoriamente dagli Stati Membri della UE, stabiliscono che ‘i Prodotti Cosmetici, possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto e l'imballaggio secondari, recano, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili e in modo facilmente leggibile e visibile’ (Estratto dalla Direttiva CEE 76/768, ultimo aggiornamento (art. 6):
1. Il Nome o la Ragione Sociale e la Sede Legale
2. Il Contenuto Nominale
3. La Data di Durata Minima
4. Le Precauzioni particolari per l'impiego
5. Il Numero del Lotto di Fabbricazione
6. Il Paese di Origine
7. La Funzione del Prodotto
8. L'Elenco degli Ingredienti
L'Elenco degli Ingredienti deve essere riportato nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione.
Tale elenco viene preceduto dal termine ‘Ingredienti’ o ‘Ingredients’. In caso di impossibilità pratica (come, per esempio, un'etichetta troppo piccola), queste indicazioni figurano su un foglio di istruzioni o su una fascetta o un cartellino allegati la cui presenza deve essere richiamata sull'imballaggio secondario, se presente, ovvero sul condizionamento primario mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI (e riprodotto a fianco).
- I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini ‘profumo’ o ‘parfum’ e ‘aroma’. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%.
- I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al Numero Color Index o alla denominazione di cui all'allegato IV.
- Per i Prodotti Cosmetici da Trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole ‘può contenere’ o il simbolo ‘+/-‘.
Tuttavia non sono considerati ingredienti:
- le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
- le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione, ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;
- le sostanze utilizzate nei quantitativi assolutamente indispensabili come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.
Tali sostanze, per la loro davvero esigua concentrazione, non costituiscono una rilevante possibile fonte di pericolosità.
L'attenzione posta dal legislatore sugli ingredienti trova ragione nel bisogno esistente di proteggere il consumatore da possibili effetti negativi dovuti alla presenza di specifiche sostanze o preparazioni che possano danneggiare l'uomo in relazione a proprietà intrinseche di pericolosità. Inoltre, mentre i Prodotti Cosmetici Finiti, cioè quelli confezionati e posti in vendita, cambiano continuamente e costituiscono una categoria davvero difficilmente monitorizzabile, gli ingredienti cosmetici che più comunemente vengono impiegati per realizzare un Cosmetico sono, anche se con una certa variabilità, alcune centinaia e per lo più, ben conosciuti.
Molte di tali sostanze sono impiegate da decenni e di loro sono note caratteristiche biochimiche e tossicologiche quali la DL50, la tossicità, l'assorbimento percutaneo, la mutagenicità, la fototossicità, la cancerogenicità, etc . al pari di un qualunque ingrediente farmacologico.
Se un nuovo ingrediente, prodotto in misura rilevante vuole essere immesso sul mercato, deve essere preventivamente sottoposto all'esame del Comitato Scientifico dei Prodotti di Consumo non Alimentari, che provvederà alla sua classificazione, proprio valutando gli studi farmacologici e tossicologici condotti su tale ingrediente.
La sicurezza d'impiego di un Prodotto Cosmetico si basa quindi prevalentemente sulla sicurezza accertata per ciascun singolo ingrediente che lo compone e, la stessa ‘Valutazione della Sicurezza’ richiesta per l'immissione in commercio di un Cosmetico, oltre che sui dati esistenti per il prodotto finito, si basa proprio sulla sicurezza offerta dallo studio dei singoli ingredienti.
I Prodotti Cosmetici commercializzati all'interno della Comunità non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal suo produttore o dal suo agente autorizzato o da ogni altra persona responsabile della immissione del Prodotto sul Mercato Comunitario.
La libera circolazione delle persone e delle merci all'interno della Unione Europea (UE) ha determinato l'esigenza per molte categorie merceologiche, compresa quella dei Prodotti Cosmetici, di avere delle denominazioni comprensibili e uguali in tutti gli Stati Membri.
I Prodotti Cosmetici in particolare, visto che sono composti dall'unione di molteplici sostanze e che sono beni di larghissimo consumo, soggetti a una notevole attività di importazione ed esportazione, hanno dovuto rispondere efficacemente alla necessità di trovare per ciascun ingrediente una denominazione comunemente nota e accettata in tutti gli Stati Membri dell'UE.
Gli ingredienti devono essere dichiarati con la Nomenclatura comune prevista dall'Inventario Europeo degli Ingredienti Cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee dell'8 Maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 132 del 1° Giugno 1996 e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale Inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto Inventario.