L'Inventario Europeo
L'indicazione degli ingredienti è obbligatoria per tutti i Prodotti Cosmetici, inclusi i prodotti importati, i prodotti per uso professionale, i campioni gratuiti, i tester, le confezioni multiple, i prodotti venduti per corrispondenza e quelli destinati al consumo in ambito di comunità (alberghi ed altri servizi pubblici).

Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche dell'Inventario Europeo degli Ingredienti Cosmetici.
-  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1 Giugno 1996
-  Non è una lista chiusa (altre sostanze possono essere aggiunte)
-  Non è una lista positiva (la presenza di una sostanza nell'Inventario non indica la sua sicurezza d'impiego)
-  È un documento in continuo divenire, per:
1) aggiornamento tecnologico;
2) aggiornamento normativo;
3) maggiore armonizzazione internazionale.

Il nome INCI delle sostanze di origine chimica è una denominazione in lingua inglese che trae ispirazione dalle denominazioni utilizzate da venti anni ad oggi per indicare gli ingredienti dei Prodotti Cosmetici destinati al mercato degli Stati Uniti d'America e di numerosissimi Paesi Extraeuropei (corrisponde all'ex-denominazione CTFA); costituiscono un'eccezione le sostanze presenti negli allegati III, VI e VII della direttiva 76/768 CEE, il cui nome INCI corrisponde alla versione in lingua inglese del termine chimico previsto negli stessi allegati.
Es. SODIUM LAURYL SULFATE
-  CTFA - Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association.
-  FU - Farmacopea Ufficiale
-  OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità
-  EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
-  CAS - Chemical Abstract Service
-  IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry

L'Inventario è suddiviso in due parti: materie prime odoranti e aromatiche e le altre sostanze.

Contiene informazioni concernenti:

- l'identità dell'ingrediente
- la denominazione chimica
- la denominazione CTFA
- la denominazione FU
- la denominazione dell'OMS
- i numeri EINECS, IUPAC, CAS e Color Index
- la denominazione INCI
- le funzioni usuali dell'ingrediente nel prodotto finito; se del caso
- le restrizioni e le modalità di impiego
- le avvertenze

 

I coloranti - I derivati vegetali - Altre sostanze:

I COLORANTI

Tra gli ingredienti cosmetici figurano ovviamente anche i coloranti che vengono identificati da:

- numero di Colour Index (per es. CI 45430)
- denominazioni riportate nell'Allegato IV (per es. Antociani)

Il nome INCI dei coloranti è il corrispettivo Colour Index (CI), quando gli stessi vengono utilizzati nei prodotti quali pigmenti per la colorazione, o è il nome chimico o il nome Colour Index se utilizzati nelle tinture per capelli o come opacizzanti o riflettenti; nel caso dei coloranti pertanto è possibile che la stessa sostanza abbia diversi nomi INCI.
Per esempio: CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE

I coloranti possono essere indicati in ordine sparso, dopo gli altri ingredienti.

 

I DERIVATI VEGETALI

La denominazione INCI dei derivati e degli estratti vegetali è costituita dal nome latino della pianta di origine, secondo Linneo, in accordo e armonizzazione a quanto previsto nell'Inventario EINECS e non è prevista alcuna differenziazione fra le parti della pianta utilizzate, né fra i prodotti ottenuti.

Denominazione INCI - DERIVATI BOTANICI

- Se non sottoposti a modifiche di tipo chimico:

NOME BOTANICO (genere + specie)

Per esempio:
POMPELMO ESTRATTO
POMPELMO OLIO ESSENZIALE
POMPELMO SUCCO
INCI name: Citrus grandis

- Se sottoposti a modifiche di tipo chimico:

COCCO AMMIDOPROPILBETAINA

INCI name: Cocamidopropylbetaine

Denominazione INCI - ESTRATTI VEGETALI

L'attribuzione della denominazione INCI di un estratto vegetale viene effettuata considerandolo una miscela e prendendo quindi in considerazione:

- l'estratto della pianta (corrispondente nome latino INCI, per es. ‘Equisetum arvense’)

il solvente utilizzato per veicolare l'estratto (corrispondente nome chimico INCI, es. ‘propylene glycol’)

Il nome INCI dei derivati e degli estratti biologici (da organi e tessuti animali) e le sostanze di uso comune (per es. acqua, olio etc.) vengono riportate con il nome latino tratto dalla Farmacopea Europea, qualora previsto. Anche nel caso degli estratti biologici non viene fatta differenziazione fra parti o derivati dell'animale.

 

ALTRE SOSTANZE

Denominazione INCI - TRIVIAL NAME

I derivati, gli estratti biologici e le sostanze di uso comune vengono riportate nell'Inventario con il nome della Farmacopea Europea:

Ecco alcuni esempi:
- Miele >> Mel
- Acqua >> Aqua
- Burro >> Butyrum

Denominazione INCI - MISCELE

Ogni costituente deve essere dichiarato separatamente con il proprio nome INCI e posizionato nell'elenco, tenendo in considerazione la sua concentrazione nel prodotto finito.
Nel caso un ingrediente di una miscela sia già presente come ingrediente a sé stante nella formulazione, la percentuale in miscela va addizionata alla percentuale singola e il nome di questo ingrediente comparirà una sola volta nell'elenco.

Per esempio, prodotti contenenti alcool denaturato:
- uso del nome INCI ‘Alcohol denaturato’
- uso del nome INCI ‘Alcohol’ + nome INCI dei singoli denaturanti

Se il prodotto è costituito da due o più fasi che devono essere miscelate al momento dell'uso (per es. tinture per capelli) la dichiarazione degli ingredienti deve essere riferita ad ogni singola fase.

Legge 713, direttiva 76/768